Autentiche firme e documenti

Ultima modifica 4 maggio 2018

Con il Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n.445/2000) non è più necessaria l'autentica della firma sulle domande da presentare alla Pubblica Amministrazione. Ciò vale anche per i gestori, gli esercenti di servizi pubblici.

La documentazione e le istanze dovranno essere firmate davanti all'impiegato che le riceve oppure, corredate della fotocopia del documento di identità possono essere inviate anche per posta, via fax o consegnate tramite persona delegata. L'autentica di firma rimane soltanto per le domanda intese ad ottenere la riscossione di benefici economici da parte di altre persone.

Come si ottiene

per l'autentica di firma è necessaria la presenza dell'interessato munito di un documento di identità o due testimoni con un documento valido. Per gli stranieri occorre anche il permesso di soggiorno.
Per l'autentica di copia di documenti si deve presentare il documento originale e la copia conforme da autenticare. Se il documento è composto di più pagine, occorre una marca da euro 16 fino a 4 facciate; nella copia il bollo è obbligatorio tranne i casi di esenzione. Non è ammessa l'autentica per copia conforme da una "copia autentica" di un documento che invece può essere rilasciata soltanto dall'ente che lo ha emesso.
Per la legalizzazione di fotografie è necessaria la presenza dell'interessato con il proprio documento di identità e le foto da legalizzare (frontale, recente e con la testa scoperta). Le fotografie necessarie per i documenti personali sono autenticate dagli stessi uffici pubblici che li rilasciano se sono presentate personalmente (foto per passaporto, patente, porto d'armi etc)

Quanto costa

  • se in bollo, una marca da € 16
  • se in carta semplice, una marca da € 0,26 centesimi per i diritti comunali.

Casi di esenzione da imposta di bollo

  • petizioni agli organi legislativi;
  • esercizio e tutela dei diritti elettorali;
  • atti relativi alla leva militare;
  • istanze di rimborso e di sospensione del pagamento dei tributi;
  • per povertà comprovata;
  • assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
  • pensione assegno o indennità di liquidazione, di buona uscita di cessazione rapporto di lavoro;
  • iscrizione nelle liste di collocamento;
  • ammissione, frequenza esami nella scuola materna, negli asili nido e nella scuola dell'obbligo e nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado;
  • esonero tasse scolastiche, borse di studio e presalario;
  • adozione speciale, affidamento, assistenza dei minori;
  • dichiarazione di volontà di essere cremato;
  • domande di concorso e di assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche e relativi documenti.

Nota
Con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'interessato può dichiarare che la copia di un atto o documento rilasciato o conservato da una P.A., la copia di una pubblicazione, del titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve essere obbligatoriamente conservato dai privati è conforme all'originale. Tale dichiarazione può essere apposta in calce alla copia stessa ( Art.19 bis DPR 445/00 introdotto con la legge n°3 del 16.01.03)

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