Accesso civico
Ultima modifica 10 giugno 2020
ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO" concernente dati e documenti ulteriori (dlgs 14/03/2013 n. 33, Art. 5, c.2.
Con il D. Lgs. 97/2016, decreto attuativo della riforma della pubblica amministrazione, è stata introdotta in Italia una legislazione sul modello del Freedom of Information Act.
I cittadini hanno ora diritto di conoscere dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione, anche senza un interesse diretto, tramite la nuova tipologia di accesso civico generalizzato.
La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.
Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.
L’istanza può essere presentata:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti,
b) all’Ufficio Relazioni con il Pubblico,
con le seguenti modalità:
per posta al seguente indirizzo: via XX Settembre 10, 13894 Gaglianico (BI);
all'indirizzo di posta elettronica certificata: gaglianico@pec.ptbiellese.it;
all’indirizzo mail: info@comune.gaglianico.bi.it.
L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici del Comune per esprimersi. In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza, Dott. Guido Ingrassia, che decide entro il termine di 20 giorni. In alternativa può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni o al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni (anche avverso la decisione al Responsabile della trasparenza a seguito di riesame).
L’accesso civico generalizzato va ad aggiungersi alla disciplina dell’accesso documentale (ex art. 22 e seguenti della Legge 7/8/1990 n. 241) nonché a quella dell’accesso civico “semplice” connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013 già garantiti presso l’ente in attuazione delle normative di riferimento rispettivamente dai dirigenti e dal RPC.
Esclusioni e limiti dell’accesso civico generalizzato a tutela degli interessi pubblici:
la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
la sicurezza nazionale;
la difesa e le questioni militari;
le relazioni internazionali;
la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
il regolare svolgimento di attività ispettive;
nonché' a tutela di interessi:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
ACCESSO CIVICO "SEMPLICE" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (dlgs. 14/03/2013 n. 33, Art. 5, c.1 e Art. 2,c. 9-bis, dlgs 241/90)
L'accesso civico, introdotto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, prevede il diritto di chiunque di richiedere e ottenere documenti, informazioni o dati per i quali vi è l'obbligo di pubblicazione ai sensi del citato decreto.
Il diritto di accesso può essere esercitato mediante richiesta scritta in carta semplice o con il modello predisposto, presentata al protocollo dell’ente e indirizzata al Responsabile della Trasparenza, Dott. Roberto Gilardone con le seguenti modalità:
per posta al seguente indirizzo: via XX Settembre 10, 13894 Gaglianico (BI);
all'indirizzo di posta elettronica certificata: gaglianico@pec.ptbiellese.it;
all’indirizzo mail: info@comune.gaglianico.bi.it.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non è soggetta a requisiti di legittimazione soggettiva, non è motivata e nemmeno sostenuta da un interesse qualificato.
E’ rivolta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso la singola amministrazione, e, se fondata, deve essere esaudita entro 30 giorni mediante la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato in questione sul sito internet.
Deve essere comunicato al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di mancata risposta entro il termine di legge (30 giorni) la richiesta può essere inoltrata al Responsabile della Prevenzione della corruzione, che risponde entro 20 giorni, oppure è possibile inoltrare ricorso al TAR entro 60 giorni.
Se il dato fosse già stato pubblicato prima della richiesta, verrà comunicato da parte dell’Ufficio responsabile il solo collegamento ipertestuale alla pagina del sito in questione.