Polizia locale

Ultima modifica 15 maggio 2024

La Polizia locale gestisce la viabilità, i permessi di sosta invalidi, le sanzioni relative al Codice della strada e ai Regolamenti comunali.

Municipium

Competenze

  • Vigilare e sanzionare relativamente alle norme del codice della strada;
  • assistere la popolazione in caso di calamità.
Municipium

Tipo di organizzazione

Municipium

Sede principale

Municipio

Via XX Settembre, 10, 13894 Gaglianico BI, Italia

Municipium

Ulteriori Informazioni

Sanzioni previste dal Codice della Strada

Modalità di pagamento

Entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento presso una qualsiasi sede della BANCA SELLA - tesoreria comunale - o a mezzo c.c.p .n.° 15807134 intestato a Ufficio di Polizia Municipale di Gaglianico - Via XX Settembre n. 10, indicando il numero e la data del verbale.
E' previsto uno riduzione del 30% per i pagamenti effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale (si veda la "Tabella importi sanzioni e riduzioni" pubblicata qui di seguito).

Modalità di ricorso ed avvertenze

Ai sensi dell’art.203 del D.lgs. 285/92 e ss.mm.ii., il trasgressore o gli obbligati in solido, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del presente verbale, qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, possono proporre ricorso al Prefetto di Biella; il ricorso deve essere presentato al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure presso la sede del Comando accertatore in Gaglianico via XX Settembre n. 10, dove può essere presentato direttamente a mano o inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel ricorso può essere eventualmente richiesta l’audizione personale. Si avverte che il Prefetto, qualora ritenga fondato l’accertamento, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione. Ai sensi dell’art. 204-bis del C.d.S., in alternativa al ricorso al Prefetto, il trasgressore e gli obbligati in solido, nello stesso termine di 30 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Giudice di Pace di Biella.

Qualora entro i termini previsti non sia avvenuto i pagamento in misura ridotta o non sia stato proposto ricorso, il presente verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione coattiva di una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento.

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