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Può essere usata da cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea, i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno e limitatamente ai dati e fatti attestabili dalla pubblica amministrazione. Le dichiarazioni di chi si trova in una condizione di temporaneo impedimento per ragioni di salute possono essere rese da un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) davanti ad un pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità di chi fa la dichiarazione.
Per i soggetti privati (banche, assicurazioni etc) l'autocertificazione non è un obbligo ma una facoltà.
Sono quelli relativi ai seguenti stati, qualità personali e fatti:
- data e il luogo di nascita,
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza a ordini professionali, titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile, di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Attenzione
L'Autorità Giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione; non è possibile usarla per i certificati sanitari, veterinari, di conformità alla C.E. e per i certificati di marchi e brevetti.
Riferimenti normativi
- Decreto del Presidente della Repubblica 29/12/2000 n.445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. - Legge n.3 del 16/01/03
Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2024, 14:19